FRIULI VENEZIA GIULIA/DISCRIMINATORIO IL REQUISITO DELL'ANZIANITA' DI RESIDENZA PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI

09 Set 2011

di Ciro Spagnulo

E’ discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione europea la legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di prestazioni di welfare, fondata sui requisiti di anzianità di residenza. Lo sottilea ancora una volta un’ordinanza del 5 agosto del Tribunale di Trieste. Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso presentato da quattro nuclei familiari rumeni e dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) contro il bando di concorso indetto il 19 aprile 2010 dal Comune di Trieste per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni previsti da una legge regionale subordinati ad un requisito di anzianità di residenza decennale, con l’eccezione prevista per i discendenti di corregionali emigrati all’estero che hanno fissato la loro residenza nel FVG, e degli appartenenti alle Forze armate e di polizia.

Il giudice ha riconosciuto che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento dell’Unione europea, in quanto contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell’UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria). Ha inoltre disposto di risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà trasferire i rispettivi fondi al Comune di Trieste per far fronte al maggiore fabbisogno abitativo registrato a seguito del procedimento giudiziario.

Scrive l’ASGI che la pronuncia del giudice del lavoro di Trieste rappresenta una novità rispetto rispetto a quelle precedenti degli altri tribunali del F.V.G. perché riconosce “pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione perpetrata, in qualità di ente amministratore coinvolto nel procedimento. Questo in quanto la Regione FVG non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo. Di conseguenza, la Regione Friuli-Venezia Giulia e’ stata condannata ai sensi dell’art. 2 ultimo comma della direttiva n. 2000/43/CE che assimila all’atto discriminatorio anche l’ordine di discriminare. Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia sono state condannate pure al pagamento delle spese legali”

“Il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell’UE della normativa della Regione FVG sul welfare non e’ stato evidenziato soltanto dai giudici del FVG”, sottolinea l’Asgi, “ma anche dalle stesse istituzioni europee a Bruxelles, in quanto ha determinato l’avvio da parte della Commissione europea di due distinte procedure di infrazione del diritto dell’Unione europea”

 trib_ts_479_2011_09082011

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1778&l=it

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