09 Set 2011
Accolto dal Tribunale di Firenze il ricorso di una donna apolide contro il Comune di Firenze e l’INPS che le avevano negato l’accesso all’assegno di maternità comunale perché beneficiava soltanto di un permesso di soggiorno di durata biennale e non della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. “Il giudice del lavoro di Firenze”, scrive l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, “ha accolto il ricorso della donna apolide, sostenuto dagli avvocati dell’antenna territoriale anti-discriminazione ASGI di Firenze, sottolineando che l’esclusione dal beneficio degli apolidi e dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE a meno che non siano in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o siano stati riconosciuti rifugiati politici, e’ in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché del diritto dell’Unione europea, determinando cosi’ l’obbligo per gli enti locali di disapplicare il requisito discriminatorio previsto dalla normativa nazionale” . (Ciro Spagnulo)