LA PRECLUSIONE DEL MATRIMONIO PER GLI STRANIERI IRREGOLARI ERA IN CONTRASTO CON BEN CINQUE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

28 Set 2011

 

Questa estate la Corte Costituzionale ha bocciato la disposizione del pacchetto sicurezza che impediva il matrimonio con stranieri irregolari. Su richiesta di diversi lettori torniamo sull’argomento.

LA PRECLUSIONE DEL MATRIMONIO PER GLI STRANIERI IRREGOLARI ERA IN CONTRASTO CON BEN CINQUE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

di Elisabetta Vandelli

 Nell’ordinamento italiano la commissione di reati, anche di particolare gravita’, non osta al matrimonio, neppure ove accertati in via definitiva. Con il c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009 si era arrivati a precludere all’extracomunitario l’esercizio uno dei diritti inviolabili dell’uomo: il diritto alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. LA PRECLUSIONE DEL MATRIMONIO PER GLI STRANIERI IRREGOLARI ERA IN CONTRASTO CON BEN CINQUE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.

L’art. 116 del codice civile comma 1°, così come modificato dalla legge del 15 luglio 2009, n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), prevedeva che il cittadino straniero che voleva contrarre matrimonio nello Stato Italiano doveva depositare in comune, oltre al nulla osta previsto sulla base delle rispettive leggi nazionali, anche un documento attestante la regolarità della permanenza nel territorio italiano, cioè anche il permesso di soggiorno. L’introduzione di tale norma veniva giustificato dal legislatore italiano con lo scopo di impedire i c.d. matrimoni di comodo”.

In realtà detta modifica si traduceva in una compressione dell’esercizio del diritto fondamentale di contrarre matrimonio, sia dei cittadini stranieri che di quelli italiani ( tale preclusione, infatti, investiva di conseguenza anche l’italiano/a nella sua libera scelta auto responsabile di sposarsi con cittadino straniero/a ), in contrasto con i principi costituzionali previsti dagli artt. 2, 3, 29, 31 e 117, oltre che con articoli della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. Nello specifico, veniva leso un pilastro cardine della nostra Costituzione: il principio di eguaglianza, che vieta allo Stato di emanare provvedimenti che siano discriminatori in base a distinzioni di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Sulla materia è intervenuta la Corte Costituzionale, decidendo il 20 luglio 2011 una questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 del 2011, la quale ha statuito che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”, sancendo che “il vincolo matrimoniale deve rimanere frutto di una libera scelta auto responsabile in quanto attiene a diritti intrinseci ed essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze, sottraendosi a ogni forma di condizionamento indiretto, ancorche’ eventualmente imposto dall’ordinamento, e deve esser garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignita’ umana senza irragionevoli discriminazioni”.

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