21 Nov 2011 immigrati, immigrazione,
Il regolamento si applica allo straniero di eta’ superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura o alla Questura competente stipula contestualmente un accordo di integrazione articolato per crediti. L’accordo e’ redatto in duplice originale, di cui uno e’ consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio’ non e’ possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall’interessato. Per lo Stato, l’accordo e’ stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
Qualora l’accordo abbia come parte un minore di eta’ tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Con l’accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita’, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.
Con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l’istruzione degli adulti, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell’immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.
L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
Non si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficolta’ di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Non si procede alla sottoscrizione dell’accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati, per i quali l’accordo è sostituito dal
completamento del progetto di integrazione sociale e civile;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo e’ sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione.
L’accordo decade di diritto qualora il Questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della Questura, nell’anagrafe nazionale degli intestatari dell’accordo di integrazione.
Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell’accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non e’ possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e i informazione a luogo alla perdita di quindici dei sedici credi assegnati.
L’accordo e’ articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore,di studio universitario
e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli aventi valore legale di titolo diudio professionale.
I crediti subiscono decurtazioni nel caso di:
a) pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
b) applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
c) irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
I crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo, nel caso in cui si accertato rispettivamente il
livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto, si provvede al riconoscimento dei crediti aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.
I crediti sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell’accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico anche presso i Centri per l’istruzione degli adulti
La decurtazione dei crediti nei casi previsti avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita’ previste.
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo Sportello Unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia’ provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
Lo sportello unico informa, altresi’, lo straniero della facolta’, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio giudiziari e degli illeciti amministrativi e tributari.
Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, è valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori.
In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione. Qualora lo Sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici
crediti.
La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l”assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche’ siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e’ decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e’ dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e’ decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
L’inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.
Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell’accordo per inadempimento tiene conto
l’autorita’ competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
Nell’ipotesi dell’anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all’intero triennio.
L’efficacia dell’accordo puo’ essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
E’ istituita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Ai fini dell’efficacia, dell’economicita’ e della sostenibilità organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il Prefetto, anche in sede di Conferenza provinciale permanente, conclude o promuove la conclusione di accordi diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell’Ufficio scolastico regionale, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti , le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le universita’, relativamente all’organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti del regolamento con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita’ di formazione linguistica e orientamento civico.
I Consigli territoriali per l’immigrazione, in raccordo con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall’attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell’ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.
La conoscenza della lingua italiana, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e’ comprovata attraverso le certificazioni di
competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all’estero, nonchè attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all’apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all’estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a ciò accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
PER SAPERNE DI PIU’:
http://www.cgilmodena.it/permesso-a-punti-un-ennesimo-elemento-di-sofferenza.html