FLUSSI STAGIONALI. LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE QUOTE

16 Apr 2012

 

 

Con una circolare del 5 aprile 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno corrente. La quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità e riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia. I cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato nell’anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi sopra elencati, maturano, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Qui sotto la circolare con la ripartizione delle quote a livello regionale e provinciale.

 Lettera circolare del 5 aprile 2012 (formato .pdf 1,24 Mb): http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/009DA89E-1F3D-496C-99F2-44ED83838BC7/0/20120405_LC.pdf

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