LA DURATA DEL REINGRESSO PER I CITTADINI COMUNITARI NON PUO' ECCEDERE I CINQUE ANNI

14 Mag 2012

 

di M. Elisabetta Vandelli

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12220/2012, ha accolto il ricorso di un cittadino della repubblica dominicana, condannato per il reato previsto dall’articolo 13, comma 13, del Dlgs 286/1998, ordinandone subito la scarcerazione e annullando senza rinvio la sentenza di condanna “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

La Corte osserva come il reato ascritto, ossia il rientro dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione di un pregresso divieto di reingresso, a seguito di espulsione prefettizia, debba essere valutato in relazione alla situazione di diritto determinatasi ai sensi di quanto disposto dalla cosiddetta “direttiva rimpatri”, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la quale ha ridisegnato la disciplina del rimpatrio, e dell’allontanamento degli stranieri appartenenti a paesi terzi, in termini totalmente diversi dal sistema tracciato dal T.U. Immigrazione.

In particolare, la normativa interna risulta incompatibile con l’art. 11, par. 2) lett. a) e b) della citata direttiva, laddove non solo viene fissata la durata massima del divieto di cui trattasi, di regola, in cinque anni (fatto salvo solo il caso in cui lo straniero costituisca una “grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale”), ma, quel che maggiormente rileva, viene prevista una flessibilità di detto termine, da fissare “tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso”, ossia prevedendo la specificazione dell’onere di motivazione, in base al quale la durata del divieto deve essere determinata “tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso.

Ne consegue che lo straniero espulso per un periodo ricompreso superiore ai cinque anni, il quale faccia rientro in Italia dopo che siano trascorso il citato termine dalla data del decreto di espulsione, non potrà vedersi contestato il reato di divieto di reingresso nel territorio italiano a seguito di espulsione amministrativa.

Non solo, la Corte ha altresi’, implicitamente precisato, che l’ illegittimità del divieto predetto debba intendersi applicabile anche per le espulsioni emesse nel periodo precedente rispetto all’entrata in vigore della direttiva rimpatri (in quanto direttamente applicabile all’ interno dell’ordinamento italiano).

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