CITTADINANZA. L'UTILE ESPERIENZA MODENESE DELLE “DIFFIDE AD ADEMPIERE”

03 Set 2012

 

 

 

di M. Elisabetta Vandelli

 

Attraverso il Centro Lavoratori Stranieri CGIL di Modena, diversi cittadini che, dopo aver inoltrato regolare domanda di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, non ricevevano notizie in merito, hanno constatato l’utilità della trasmissione di una “diffida ad adempiere”, inviata alla Prefettura presso cui avevano inoltrato la pratica.

Infatti, solo se trascorsi 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se la cittadinanza non è ancora arrivata, è possibile sollecitare la Prefettura di competenza ed il Ministero dell’Interno, richiedendo i motivi del ritardo alla conclusione del procedimento, facendo uso della Legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa.

Dalla nostra esperienza è emerso che, se non ci sono motivazioni particolari, a seguito del ricevimento della lettera di diffida, la Pubblica Amministrazione accelera i tempi per il rilascio della cittadinanza italiana.

Con la diffida, dunque, si sollecitano ad adempiere i responsabili del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, nello specifico: il Dirigente dell’ufficio cittadinanza dell’Ufficio Territoriale del Governo della città dove è stata inoltrata la pratica, e il Funzionario responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze – Cittadinanza- a Roma, affinché si concluda il predetto iter. Ulteriormente si chiede anche che, sempre ai sensi della legge n. 241/1990, venga data informazione, al cittadino straniero scrivente, in merito stato degli atti relativi alla pratica in oggetto, e che i responsabili dei competenti servizi compiano gli atti del loro ufficio al fine della conclusione del procedimento o espongano le ragioni del ritardo.

Si rammenta i questa sede che la cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), secondo il quale il figlio nato da uno dei due genitori italiani è italiano anch’esso.
Tuttavia, anche lo straniero, in possesso di determinati requisiti, può acquistare la cittadinanza italiana.

In questi casi si parla, però, di concessione della cittadinanza:
-concessione per matrimonio
-concessione per residenza.
Occorre precisare, però, che l’acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze comportanti un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. In tal senso è, perciò, sempre possibile rivolgersi al giudice civile ordinario per ottenere una definizione della pratica, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso dalla presentazione della domanda presso la Prefettura di competenza.

Diversamente, l’acquisto della cittadinanza per residenza non è un diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di riferimento è un presupposto non sufficiente per l’emanazione del provvedimento. Detta concessione infatti, è determinata da una valutazione, da parte della Pubblica Amministrazione, dell’interesse per lo Stato e per la Comunità nazionale ad accogliere il nuovo cittadino richiedente. In tal senso è, dunque, possibile attivarsi, in sede di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, per far valere il silenzio-inadempimento degli organi amministrativi preposti, solo entro lo scadere del terzo anno dalla presentazione della domanda. .
Ad ogni buon conto, i solleciti non
garantiscono che lo straniero riceva la cittadinanza, ma sicuramente velocizzano i tempi ed obbligano gli organi preposti a prendere in mano la pratica, cioè a fare il proprio dovere. Il motivo dei ritardi, nell’espletamento dei procedimenti, spesso dipende dalla male organizzazione degli uffici pubblici, e il cittadino deve, purtroppo, imparare a far valere i propri diritti.

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