28 Feb 2013
di M. Elisabetta Vandelli
Il periodo minimo di residenza quinquennale, previsto dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12/2011 recante “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 2/2013 in quanto ritenuto in contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di ragionevolezza: era destinato a creare una disparità di trattamento non sorretta dalla giustificazione dello stato di bisogno. Un tale criterio introduceva, infatti, un’arbitraria discriminazione tra gli stranieri immigrati nella Provincia autonoma di Bolzano da meno di cinque anni, ma ivi stabilmente residenti o dimoranti, e quelli che vi risiedevano da più lungo tempo.
La Corte Costituzionale, già in una sentenza precedente, aveva rilevato come non sussisteva alcun ragionevole collegamento tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, relative alla persona in quanto tale, e integranti i soli presupposti di fruibilità delle provvidenze in questione (sent. n. 40 del 2011).
In particolare i giudici rilevano che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza (o, come nella specie, la «dimora stabile») può costituire, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio» (cfr sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quando come criterio viene utilizzato quello della residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale).
Le previsioni della Legge della Provincia contrastavano anche con i principi fondamentali dell’assistenza pubblica che prevedono, invece, l’equiparazione dei cittadini italiani agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno ai fini della fruizione delle provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale.
Con la sentenza sopra citatata la Corte Costituzionale, infine, boccia anche altre disposizioni della legge della Provincia autonom giudicandole indebitamente invasive della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione. Tra queste, in particolare, la disposizione che precisava che i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi, ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare, dovevano essere quelli applicati per i cittadini nazionali residenti nel territorio provinciale, a prescindere dunque dai criteri di riferimento nazional