TRASPORTO PUBBLICO URBANO: ESCLUSIONE DISCRIMINATORIA

26 Nov 2013

Il Tribunale di Torino, sez. lavoro, con l’ordinanza dd. 13 ottobre 2013 (Rgl. n. 7026/2012 – 831/2013), ha parzialmente accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un rifugiato congolese regolarmente residente in Italia contro la locale impresa di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. a causa dell’esclusione disposta da quest’ultima dalla procedura di selezione per autisti indetta nel 2010 per la mancanza del requisito della cittadinanza comunitaria europea.

L’azienda per i trasporti pubblici locali di Torino aveva giustificato la propria decisione affermando che essa doveva ritenersi doverosa attuazione dell’art. 10 del regolamento allegato A del Regio Decreto n. 148/1931 (meglio conosciuto come legge sulle ‘corporazioni fasciste’), il quale ha previsto il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio in prova del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e la cui applicazione è stata estesa alle imprese pubbliche del trasporto urbano e locale in forza di quanto previsto dalla legge n. 628/1952. Secondo la GTT s.p.a. di Torino, tale normativa non sarebbe stata mai abrogata e doveva pertanto ritenersi tuttora in vigore.

Il giudice del lavoro di Torino non ha condiviso la tesi dell’azienda torinese, condividendo invece quanto già affermato, in analogo procedimento, dal Tribunale di Milano, nell’ordinanza 20 luglio 2009, per il quale la norma risalente al 1931 – e il correlato requisito di cittadinanza per accedere a tali posizioni lavorative – doveva ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in particolare con l’art. 2 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell’ambito dell’accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell’adesione e ratifica del nostro Paese alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975.

Il giudice del lavoro di Torino ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno da discriminazione proposta dal rifugiato congolese.

Dopo l’ordinanza del Tribunale di Torino, l’ASGI sottolinea la necessità che il Governo, il Parlamento e anche le parti sociali finalmente facciano quanto necessario e di loro competenza per disapplicare l’anacronistica norma risalente alle ‘leggi sulle corporazioni’ del 1931, dichiarandola implicitamente abrogata per effetto delle norme del TU immigrazione e degli obblighi internazionali ed europei alla parità di trattamento.

Sul tema dell’accesso degli stranieri i rapporti di lavoro nelle imprese del trasporto locale c’è anche un parere dell’Unar del 2007 ancora valido. (Sintesi da ASGI)

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