12 Mar 2014
E’ entrato in vigore il decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (attuazione della direttiva 2011/51/UE) che consente il rilascio del p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) anche ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria), status che deve essere indicato sul titolo di soggiorno illimitato.
Non occorrono né l’idoneità dell’alloggio, fermo restando la necessità di indicare un luogo di residenza, né il superamento del test di lingua italiana.
Per i titolari di protezione sussidiaria che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità previste dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale), la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali e caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati, concorrerà figurativamente alla determinazione del reddito necessario per acquisire lo status di lungosoggiornante nella misura del 15% del relativo importo.
Per il calcolo del periodo di soggiorno di cinque anni necessario per il rilascio si parte dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Conseguendo il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti i titolari di protezione internazionale possono accedere alle possibilità di circolazione all’interno dei Paesi membri UE per motivi di lavoro o di studio, alle condizioni e nei limiti che ciascun Paese membro.

