PERMESSO UNICO PER SOGGIORNO E LAVORO. IL 6 APRILE IN VIGORE IL DECRETO

31 Mar 2014

 

 Cade il divieto di assunzione di personale straniero nelle imprese del trasporto pubblico

 

di Mohcine El Arrag

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 marzo ed entrerà in vigore il 6 aprile 2014 il d.lgs. n. 40 dd. 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ecco cosa cambierà:

allungamento a 60 gg. del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno e l’inserimento della dizione “permesso unico lavoro” su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno UE per lungo soggiornanti, di quelli per motivi umanitari, per status di rifugiato e di protezione sussidiaria, per studio, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo e per talune categorie particolari per le quali è previsto l’ingresso al di fuori del meccanismo dei flussi programmati;

obbligo di assicurare ai titolari del permesso l’informazione sui contenuti e prerogative assegnate al permesso unico nell’ambito del processo di stipula dell’accordo di integrazione;

abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del T.U. che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, ma non di quella che prevede il contratto di soggiorno in sede di primo rilascio del permesso. Su tali norme si era già intervenuto con il “Decreto Semplificazioni”, che ha previsto che il modello di comunicazione del datore di lavoro UNILAV è idoneo a sostituire la stipula del contratto di soggiorno.,

“Viene inoltre espressamente prevista l’abrogazione della norma dell’ articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese del settore autoferrotranviario e che era stata estesa anche al settore del trasposto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n.1054. In questo caso, più che di abrogazione espressa si tratta di una conferma dell’abrogazione tacita avvenuta con l’entrata in vigore del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) e del principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali di cui all’art. 2 c. 3 facente riferimento alla legge di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 143/1975. Tale principio di parità di trattamento, tuttavia, non veniva rispettato dalla maggior parte dell’imprese del trasporto pubblico locale e regionale, che continuavano ad applicare le desuete ed anacronistiche norme della ‘legge sulle corporazioni’ del 1931. Questo aveva dato luogo ad un contenzioso giudiziario promosso dagli avvocati dell’ASGI e alla pronuncia di alcuni tribunali italiani favorevoli al principio di parità di trattamento (si veda in proposito: Tribunale di Milano, ordinanza 20 luglio 2009… L’ASGI aveva pure inviato un esposto sull’argomento alla Commissione europea lamentando i profili discriminatori contrari alle disposizioni del diritto UE”. ( Asgi)

Per l’Asgi, il recepimento della direttiva 2011/98 avvenuto con il d.lgs. n. 40/2014 appare largamente insoddisfacente, soprattutto con riferimento alle norme riguardanti il principio di parità di trattamento.

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