NOTA CGIL SU DECRETO INTERMINISTERIALE N. 79413 RELATIVO A ‘CONCESSIONE DEL PROLUNGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA DEL REDDITO’

06 Giu 2014

05/06/2014 Pubblichiamo la nota della CGIL in merito al decreto interministeriale 79413 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014. Il decreto prevede la concessione del prolungamento degli interventi di sostegno al reddito per le mensilità residue del 2014,per i lavoratori che hanno già percepito il prolungamento nell’anno 2013. In allegato anche il testo del decreto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 79413 del 14 febbraio 2014 relativo a “concessione del prolungamento degli interventi di tutela del reddito”.

Ricordiamo che il decreto 76353 del 16 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013, ha previsto per l’anno 2013 (e solo fino al 31 dicembre dell’anno stesso) il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, per 7.888 lavoratori,”tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010” per una spesa complessiva pari a euro 63.436.009,00.

Con il nuovo decreto viene concesso il prolungamento della tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto 76353/2013 per le mensilità residue nell’anno 2014. L’INPS è autorizzato, nel limite di spesa di 11,879.108,00 euro, ad erogare il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per i lavoratori che non sono riusciti a rientrare nella lotteria dei 10.000, prevista dall’articolo 12, comma 5, della legge 122/2010 (salvaguardia dalle finestre mobili o a scorrimento). Per l’anno 2014 gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del decreto sono posti a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Il nuovo decreto, quindi, non riguarda il prolungamento degli interventi di tutela del reddito per l’anno 2014 ma soltanto le rate residue maturate nell’anno 2014 per chi ha già usufruito del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito nell’anno 2013.

Rimane comunque aperto il problema relativo alla data di cessazione dal servizio. Ricordiamo, infatti, che l’articolo 12, comma 5, della legge 122/2010, non parlava di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2010, ma di lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in mobilità lunga in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30 aprile 2010, quindi la data indicata si riferiva esclusivamente alla sottoscrizione degli accordi indipendentemente dal fatto che i lavoratori fossero posti successivamente in mobilità. E’ del tutto evidente che tale data è stata inserita per ridurre la platea dei beneficiari.

Interverremo di nuovo presso il Ministro Poletti e presso le Commissioni parlamentari per sollevare la questione e per far modificare il decreto, precisando che il mantenimento della data incriminata produrrà un notevole contenzioso.

Al momento attuale l’INPS non ha ancora predisposto alcun messaggio alle sue sedi territoriali con le indicazioni operative.

Continueremo a tenervi informati.

Fonte: cgil.it

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