PROTEZIONE INTERNAZIONALE : NUOVE REGOLE

29 Ago 2014

 

Il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, entrato in vigore il 23 agosto 2014, modifica le disposizioni che regolano l’iter delle richieste di protezione internazionale. Di seguito le principali novità.

Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e’ accolto o trattenuto, la competenza all’esame della domanda e’ assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e’ collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e’ svolto il colloquio. Tuttavia la competenza all’esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall’interessato.

Dal 23 agosto 2014 le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono insediate presso le Prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. Alle dieci Commissioni oggi presenti (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta e Torino) potranno esserne aggiunte altre dieci e, in caso di necessità, sarà possibile aumentare il numero delle sezioni fino a raggiungere un massimo di trenta. Tra i membri l’ UNHCR sarà rappresentata da persone designate e non più rappresentanti l’Agenzia dell’ONU. Viene sancito che il colloquio tra il richiedente asilo e la Commissione si svolgerà di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide collegialmente. Solo su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione in forma collegiale.

Al fine di favorire l’ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e’ incrementato di euro 50.850.570 per l’anno 2014. Inoltre viene istituito per le esigenze del Ministero dell’interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l’anno 2014, anche tenendo conto delle finalità previste dall’articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Fondo rimpatri) . Infine per l’anno 2014, ai comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, vengono in parte escluse dal conteggio ai fini del patto di stabilità interno le spese connesse alla predetta pressione migratoria .

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