12 Nov 2014
di Ciro Spagnulo
Con una importante sentenza il Tribunale di Urbino riconosce ad una cittadina nigeriana, cieca civile assoluta, il beneficio della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento che l’Inps aveva negato perché priva del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Viene così ribadita l’incostituzionalità dell’art. 80 comma 19 della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui esso subordina al requisito della titolarità del suddetto permesso (già carta di soggiorno) l’accesso a determinate prestazioni.
Nel ricorso al Tribunale, la ricorrente, cieca civile, esponeva che l’Inps le negava il beneficio della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento perché priva del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Considerando la decisione dell’ente arbitraria alla luce delle pronunce della Corte costituzionale sull’art. 80 comma 19 della legge n. 388/200, che avevano dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui essa non consentiva la concessione delle prestazioni di invalidità ai cittadini stranieri, che non fossero titolari di carta di soggiorno, chiedeva la condanna dell’Inps all’erogazione dei benefici richiesti.
Nel costituirsi in giudizio l’Inps evidenziava, tra l’altro, per il rigetto del ricorso, “che comunque dette sentenze erano relative a prestazioni di carattere assistenziale diverse da quella invocata dalla ricorrente, da ritenersi quindi, in mancanza di specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, esclusa da quelle il cui accesso possa ritenersi consentito ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo…”.
Il giudice ha però giudicato fondate le richieste della ricorrente sulla base di un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata. Scrive, infatti, che “Occorre ribadire (…) che le prestazioni assistenziali richieste dall’odierna ricorrente – pensione di inabilità per ciechi assoluti ex art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed indennità di accompagnamento per ciechi assoluti ex art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406 e art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508 – sono provvidenze destinate a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare, sicché la loro esclusione, per le ragioni esposte, nei riguardi dei cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, come detto, deve ritenersi incompatibile con i principi costituzionali più volte enunciati dalla Corte costituzionale”.
Sulle limitazioni nell’accesso degli stranieri ciechi alle prestazioni sociali è intervenuta nei mesi scorsi la Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza della sez. lavoro n. 11053 del 20 maggio 2014, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge 23.11.2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.