IL RISARICIMENTO DEL DANNO ANCHE AI FAMILIARI ALL’ESTERO

28 Nov 2014

 

Chiede il risarcimento dei danni per sé e per i figli minori e per gli eredi in seguito al decesso del coniuge nel corso di un incidente stradale, ma il Tribunale di Modena lo riconosce solo in favore dei familiari residenti nel territorio dello Stato. Avverso tale decisione propone ricorso alla Corte di Appello di Bologna che rigetta l’impugnazione. I soccombenti propongono ricorso per Cassazione per vari motivi, con il primo dei quali sostengono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 della Costituzione, 16 delle preleggi nella parte in cui la Corte di Appello ha trascurato che l’art.16 delle disposizioni della legge in generale è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona con la conseguenza che la tutela di diritti come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute deve essere assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria o meno. La Corte di Appello gli dà ragione: ” a riguardo è sufficiente richiamare il principio, già affermato da Cass. n. 10504/09 e n. 4484/10 (e ribadito da Cass. n. 7049/12)”, precisato da Cass.: “L’art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev’essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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