14 Gen 2015
L’INPS ha fissato il nuovo importo dell’assegno sociale per il 2015. E’ un riferimento importante per tutti i cittadini stranieri. E’ il parametro economico al quale si fa riferimento per molte pratiche, come il rilascio e il rinnovo di titoli di soggiorno e i ricongiungimenti familiari.
La rivalutazione operata è pari allo 0,3% e ciò vuol dire che è aumentato rispetto all’anno precedente da 447,63 euro a 448,52, da 5818,93 a 5830,76 euro (attenzione: calcolo provvisorio).
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi. Spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate, cioè ai citadini sprovvisti di reddito, ovvero con redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti con l’assegno sociale stesso: in quest’ultimo caso viene erogato solo per la parte mancante al raggiungimento del limite massimo. Per quest’anno è erogato dall’INPS a coloro che abbiano almeno 65 anni di età e 3 mesi. Nel 2016 e 2017 l’età aumenta a 65 anni e 7 mesi e nel 2018 diventa 66 anni e 7 mesi. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente. Viene sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef, non è reversibile ai familiari superstiti, non è esportabile oltre i confini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari – inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani – in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti (la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, anche non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, pertanto. anche per quanto riguarda l’accesso all’assegno sociale, la richiesta da parte dei titolari di permesso di soggiorno ordinario non dovrebbe essere respinta.};
b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.