28 Gen 2015
Con la sentenza n. 42 del 30 maggio 2014 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto il diritto di una cittadina tunisina – seppure non in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante – all’assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 26.3.2011 n. 151, in applicazione dell’art. 65 dell’Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia. Di recente il Tribunale di Monza ha ritenuto discriminatoria la condotta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che pretendeva di ottenere in restituzione da una cittadina sudamericana il “bonus bebè” (quello istituito da Berlusconi) di 1000 euro che la stessa aveva percepito ai sensi dell’art.1 commi 331-332 L.226/2005).