13 Mag 2015
Con notevole ritardo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, che prevede un’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2015. Il pre-caricamento delle domande è già in corso.
LE QUOTE
Quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia..
Rispetto all’anno passato (DPCM 12 marzo 2014) ci sono 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.
Il nulla osta stagionale pluriennale-Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione delle domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco del Decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall’art. 24 del T.U. Immigrazione e dall’art. 38, comma 2, del regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.
Le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.
Il pre caricamento delle domande è in corso dalle ore 9,00 di martedì 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
L’invio è possibile fino al 31 dicembre 2015.
ISTRUTTORIA
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr.1960 del 20 marzo 2012 e nr. 1845 del 19 marzo 2013 e n.2084 del 3 aprile 2014. Tutti gli invii, pertanto, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Nell’area del singolo utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
La procedura del silenzio assenso-La circolare richiama, inoltre, l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.
Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n. 35/2012, è prevista, una procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del permesso. È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni, un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta.
Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, come chiarito nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012, che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo .
La comunicazione obbligatoria di assunzione- La circolare richiama, infine, l’attenzione sull’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione, che si ricorda, viene assolto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico.
IL DECRETO FLUSSI STAGIONALI
È UNA DELLE POCHE OPPORTUNITÀ
PER ENTRARE IN ITALIA E RIMANERVI
Il decreto flussi stagionali è una delle poche opportunità per entrare in Italia e rimanervi, un’opportunità difficile da cogliere sia per le poche quote disponibili per l’ingresso che per la conversione. Il lavoratore stagionale può convertire il proprio permesso di soggiorno già al primo ingresso in Italia alle seguenti condizioni:
– aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale condizione viene verificata d’ufficio da parte della Direzione Territoriale del Lavoro tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;
– le condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato siano valutate congrue dalla Direzione Territoriale del Lavoro in rapporto alla capacità economica del richiedente;
– al momento della richiesta di conversione il permesso di soggiorno stagionale deve essere ancora valido.
Nel corso del tempo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno hanno diramato diverse note e circolari sulla procedura di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato: nota del 24 aprile 2015, circolari del 22 dicembre 2014, 3 aprile 2014, 19 marzo 2013, 20 marzo 2012 e 25 febbraio 2011.