13 Mag 2015
di Ciro Spagnulo
Pubblicata sul sito dell’Inps l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 14 aprile 2015 con cui è stato riconosciuto il diritto dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo a percepire l’assegno per nucleo familiare anche in mancanza della residenza in Italia dei loro familiari.
Della vicenda ci eravamo già occupati più volte, ma per la sua rilevanza torniamo a farlo.
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 28 D. Lgs. 150/2011 e 44 T.U. immigrazione, alcuni cittadini pakistani, residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno ce di lungo periodo, avevano chiesto al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nell’aver negato il loro diritto all’assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall’Italia dei loro familiari.
Costituitasi in giudizio, l’Inps rilevava che la legge 153/88 che regola l’assegno in questione, prevede all’articolo 2, comma 6- bis che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”, vincolo che invece non è previsto per i componenti del nucleo familiare del cittadino italiano.
Il Tribunale ha però riconosciuto le ragioni dei cittadini pakistani e contestato il diverso trattamento riservato ai lavoratori stranieri lungo-soggiornanti rispetto ai lavoratori italiani in quanto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE,
Infatti, l’articolo 11, commi 1 e 4, della direttiva 2003/109/Ce, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 3/2007, dispone che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (…)”.
La direttiva prevede che “Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”, ma, osserva il Tribunale, lo Stato italiano non si è avvalso di tale facoltà di deroga. Ha perciò disposto la disapplicazione della normativa interna, perché in contrasto con la direttiva comunitaria, “nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari”. Ha anche condannato l’Inps alla pubblicazione della sentenza sul suo sito internet.