Conversione dei permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 d.lgs. n. 286/98 agli stranieri parenti di terzo o quarto grado di cittadini italiani/Asgi

14 Ott 2009

Essendo venuta meno la condizione di inespellibilità, i pds non possono essere più rinnovati, ma possono essere convertiti. Lo chiarisce una circolare del Ministero dell’Interno

Conversione dei permessi di soggiorno per famiglia ex art. 19 agli stranieri parenti di terzo o quarto grado di cittadini italiani

Essendo venuta meno la condizione di inespellibilità, i permessi per motivi di famiglia non sono più rinnovabili alla scadenza, ma possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, attesa occupazione o residenza elettiva, qualora sussistano requisiti e condizioni.

Nell’osservare che la Legge 15 luglio 2009, n.94 non riporta il precetto della retroattività, il Viminale ha chiarito che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell’entrata in vigore della nuova legge “debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio”. Pertanto, le richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’articolo 19, c.2,lettera c) del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (divieto di espulsione), presentate prima dell’8 agosto 2009 dai parenti di terzo e quarto grado del cittadino italiano, continueranno ad essere accolte. Tuttavia, una volta venuti in scadenza in data successiva all’8 agosto 2009, tali permessi di soggiorno non potranno più essere rinnovati per motivi di famiglia, essendo venuta a cessare la condizione di inespellibilità per effetto della sopravvenuta modifica dalla norma introdotta dalla legge n. 94/2009. Tali permessi di soggiorno possono, tuttavia, essere convertiti, sussistendone i requisiti, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per residenza elettiva. Lo precisa la circolare del Ministero dell’Interno n. 5715 dd. 15 settembre 2009.

La legge 94/2009 ha modificato l’art. 19 del Dlgs 286/98 restringendo il divieto di espulsione ai soli parenti entro il secondo grado – e non piu’ entro il quarto – se conviventi con cittadini italiani .

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