COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E MANCATA SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA DI RISCHI GRAVI E IMMINENTI

20 Mag 2024 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, rischi gravi, rischi imminenti, salute sicurezza, sospensione attività, sospensioni lavoro,

Si occupa ancora una volta la Corte d Cassazione in questa sentenza dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale il legislatore ha fissato gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e con il quale ha disposto in particolare, con il comma 1 lettera f), che lo stesso è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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