30 Set 2013
Il Ministero degli Esteri ha eliminato il visto nazionale come condizione per l’ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE . I familiari dei cittadini comunitari che si ricongiungono o che entrano al seguito di questi ultimi non hanno più l’obbligo di richiedere un visto nazionale di tipo D per lungo soggiorno (cioè per soggiorni superiori a 90 giorni) per il rilascio della carta di soggiorno e per l’iscrizione anagrafica.
Il visto viene rilasciato solo ai cittadini extracomunitari che, per la nazionalità di appartenenza, sono soggetti alla richiesta di un visto turistico C di breve soggiorno (cioè inferiori a 90 giorni) per poter attraversare le frontiere UE. Il visto è gratuito e va richiesto alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all’estero, allegando la documentazione che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario. Ha ingressi multipli e una validità massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.
Dopo l’ingresso in Italia, i familiari extraUE devono recarsi direttamente alla Questura della città di dimora per presentare la richiesta della carta di soggiorno. L’obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni di familiare a carico o del vincolo registrato in un altro Stato sono delle amministrazioni competenti nel territorio italiano.
La normativa intende per familiare il coniuge o il partner che abbia un documento che certifica il legame di parentela con il cittadino comunitario; i figli sotto i 21 anni o a carico, anche se sono solo del coniuge/partner; i genitori a carico (sia del cittadino UE che quelli del coniuge/partner); ogni altro familiare solo se risulta a carico o convive già nel paese di provenienza con il cittadino comunitario, anche nel caso in cui il familiare abbia gravi motivi di salute ed è assistito personalmente dal cittadino UE.