16 Apr 2012
di Ciro Spagnulo
Nel disegno di legge per la riforma del mercato del lavoro c’è l’atteso atto di responsabilità e di buon senso atteso da più parti in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La durata del permesso non sarà inferiore ad un anno, contro i sei mesi previsti attualmente, e, se superiori all’anno, si terrà conto anche della durata di eventuali prestazioni di sostegno del reddito, come ad esempio la cassa integrazione. Con l’art. 58 (Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati) il Governo modifica il secondo periodo del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, con le parole: “-1. All‘articolo 22, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “per un periodo non inferiore a sei mesi“sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all‘articolo 29, comma 3, lettera b)“. Quest’ultimo articolo illustra il reddito minimo annuo necessario al ricongiungimento familiare, che deve essere “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare…“. Adesso la norma è al vaglio del Parlamento.