ANCHE PER IL TAR PUGLIESE PER LA CARTA DI SOGGIORNO AI FAMILIARI NON OCCORRONO I CINQUE ANNI

14 Dic 2012

di Ciro Spagnulo

Una nuova conferma in fase giudiziale di un diritto messo continuamene in discussione dalle questure: il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) ai familiari di titolare dello stesso permesso anche in assenza del requisito dei di cinque anni di regolare residenza.

Questa volta la conferma arriva dal TAR della Puglia in seguito a ricorso dell’INCA CGIL di Bari. Il TAR si è pronunciato il mese scorso su un ricorso del 2008 proposto dai coniugi albanesi B. C. e L. C. per l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo alla signora B. C.

Dopo aver conseguito nel 2004 la carta di soggiorno a tempo indeterminato ex art. 9 del T. U. sull’immigrazione, C. L. nel 2005 contrae matrimonio con C. B. che ottiene alcuni mesi dopo il permesso per motivi familiari. Ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 286/1998, a sua volta C. B. chiede il rilascio della carta in quanto coniuge di titolare dello stesso permesso. La Questura, però, emette l’impugnato provvedimento di diniego giustificandolo con l’assenza di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni. I coniugi propongono ricorso, contro il quale si costituisce in giudizio non solo la Questura, ma anche il ministero dell’Interno.

Accolto il ricorso con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, il mese scorso arriva la sentenza.

Contestando la tesi sostenuta dalla Pubblica Amministrazione secondo la quale il rilascio della carta ex art. 9 comma primo del T. U. immigrazione “sarebbe subordinato, anche per i familiari…, al possesso di tutti i requisiti ordinari, da valutarsi in via del tutto autonoma rispetto alla posizione di riferimento”, il TAR afferma che la legge prevede espressamente che lo straniero in possesso da almeno cinque anni di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, può ottenere la carta per sé e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1 del T. U. immigrazione. “Risulta… evidente la complementarietà e dipendenza della carta di soggiorno per i familiari… che -pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenerla- mutuano in via di riflesso i requisiti per il diritto al rilascio con riferimento alla posizione del titolare originario della carta…”.

Il TAR non considera condivisibile neppure la tesi secondo cui la direttiva comunitaria n. 2003/109/CE “avrebbe fatto venir meno il predetto collegamento funzionale..”. Ricorda, infatti, il TAR che benché la direttiva preveda il requisito della residenza regolare quinquennale anche per i familiari, la direttiva stessa fa salve le disposizioni nazionali più favorevoli, che nel caso di quelle italiane non prevedono la residenza quinquennale.

Per il TAR, infine, occorre anche privilegiare una lettura della norma che salvaguardi l’integrità del nucleo familiare.

Sullo stesso tema è pendente una class action presentata da Inca, Cgil e Federconsumatori.

Pubblicata da Unsolomondo Cgil Modena il giorno Venerdì 14 dicembre 2012 alle ore 6.48 :

http://www.facebook.com/home.php#!/notes/unsolomondo-cgil-modena/anche-per-il-tar-pugliese-per-la-carta-di-soggiorno-ai-familiari-non-occorrono-i/393001610782276

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