26 Apr 2013
di Ciro Spagnulo
Si susseguono incessantemente le sentenze dei tribunali che ribadiscono il diritto dei cittadini stranieri non comunitari, ma in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, ad ottenere ‘assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche. Questa volta segnaliamo la sentenza n. 4594/13 de 19 marzo 2013 del Tribunale di Pescara- sez. lavoro- che ha dichiarato discriminatoria la condotta del Comune di Montesilvano e dell’Inps per non aver concesso a un cittadino senegalese l’assegno in quanto non cittadino comunitario. Il tribunale ha motivato la decisione richiamandosi a quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio europeo n. 109. 2003 e dal D. Lgs n. 3/2007. La prima, ricorda il giudice, ha introdotto la regola secondo la quale “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale (…)”; il secondo che lo straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico… salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza sul territorio nazionale”.
Il Tribunale ricorda anche i numerosi pronunciamenti della Corte Costituzionale.
Il Patronato INCA CGIL aveva prontamente segnalato al Comune e all’Inps il carattere discriminatorio del provvedimento di diniego.