13 Mag 2014
di M. Elisabetta Vandelli
I cittadini di paesi terzi lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per le famiglie numerose, a parità di requisiti con i cittadini italiani e comunitari, anche per il periodo precedente l’entrata in vigore della legge n. 97/2013, in considerazione della diretta applicabilità della direttiva europea n.109/2003.L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS. La domanda per l’erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio
Il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare numeroso previsto dall’art. 65 l. n. 448/1998 è stato oggetto di recente modifica ad opera della legge n° 97 del 2013 la quale ha specificatamente incluso tra i beneficiari, oltre ai cittadini italiani e comunitari, anche i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno), i quali hanno diritto di richiedere ed ottenere, se ne hanno i requisiti, la predetta provvidenza.
In un primo momento l’assegno per i nuclei familiari numerosi veniva corrisposto solo ai cittadini titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo che ne avevano i requisiti a far data dall’entrata in vigore della legge n° 97 del 2013, poiché, per i principi dell’ordinamento italiano, la legge puo’ disporre solo per l’avvenire e non anche per il passato.
In particolare, sebbene la L. 97/2013 non può che “valere per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, secondo i principi generali”, ossia dal 4 settembre 2013, in ogni caso deve essere riconosciuto il diritto del cittadino straniero, titolare di permesso di lungo periodo, all’assegno anche per il primo semestre dell’anno 2013 in virtù della corretta interpretazione della normativa nazionale preesistente alla L. 97/2013, alla luce dei principi di cui alla direttiva 2003/109 e sulla base di unanime giurisprudenza di merito.
In questo senso si è espresso con l’ ordinanza n° 46/2014 il Tribunale di Bergamo- sezione lavoro- dichiarando il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da un Comune di Verdello che non aveva riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare numeroso per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge 97/2013, entrata in vigore il 4 settembre 2013.
Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia che affronta il problema del “primo semestre 2013”, stante il tentativo delle amministrazioni di contrapporre agli obblighi comunitari, il vincolo di cui all’art. 81 Cost. (cioè il divieto costituzionale di previsioni legislative che non prevedano una copertura finanziaria).
Questa decisione deriva da un’interpretazione dell’art. 65 L. 448/1998 che si allinea sia alle norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003/109/CE) che anche alla legislazione nazionale che le ha recepite (art. 9, comma 12, lett.c) del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.lgs. 3/2007.
La mancata erogazione della predetta prestazione assistenziale, anche per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge, in favore del cittadino di paese terzo lungo soggiornante, configura, quindi, una lesione del diritto soggettivo alla parità di trattamento, in questo caso leso da atti della Pubblica Amministrazione ritenuti discriminatori.
Ne consegue che nessuno, nemmeno un soggetto pubblico, può sottrarsi al divieto, specifico e tassativo, di porre in essere atti discriminatori sottraendosi all’applicazione del principio di parità di trattamento, in quanto, in caso di lesione di detto principio è esperibile la tutela giurisdizionale avanti il Giudice Ordinario Civile, depositando un ricorso anti- discriminazione (in tal senso si veda Corte App. Torino, 3-12-2013, in proc. 560/2013).