30 Ott 2013
di Ciro Spagnulo
Non si è ancora chiuso il contenzioso giudiziario sulla legittimità dell’accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Nonostante l’entrata in vigore, il 4 settembre scorso, della legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”) i tribunali continuano ad esprimersi sul periodo precedente l’entrata in vigore della menzionata legge con sentenze ed ordinanze tutte a favore dei richiedenti la prestazione: ciò in considerazione della diretta applicabilità della norma di diritto UE prevista dalla direttiva europea n. 109/2003 e della conseguente necessità di interpretare in maniera ad essa conforme le previsioni già contenute nel decreto legislativo di suo recepimento (d.lgs n. 3/2007).
Tra i tribunali che si sono espressi di recente vi sono quelli di Varese, Cuneo, Verona, Roma e Torino.
L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS.
La normativa pre legge n. 97/2013 prevedeva il requisito della cittadinanza italiana.
Successivamente con una circolare l’Inps estendeva il beneficio anche ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma non ai lungosoggiornanti.
L’estensione a quest’ultimi è recente ed è avvenuta solo a seguito dell’avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea.