09 Apr 2013
di Ciro Spagnulo
Ancora ordinanze contro i provvedimenti di diniego all’accesso all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Le ultime due sono del Tribunale di Bergamo, che le ha pronunciate il 24 gennaio 2013 e il 15 marzo 2013 contro l’Inps e i comuni di Ponte San Pietro e di Osio Sotto.
Come è ormai noto a chi legge questo notiziario, l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi previsto dall’art. 65 l. 448/98 a favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori è riservato dalla legislazione italiana ai soli cittadini italiani e di Paesi membri dell’Unione europea. Nonostante le sentenze di diversi tribunali che affermano invece il diritto dei lungo soggiornanti a beneficiare della prestazione, l’Inps e pressoché tutti i comuni italiani continuano ad attenersi alla legge, come è accaduto nel caso dei due comuni del bergamasco che non hanno riconosciuto l’assegno a due cittadini stranieri, i quali, però, hanno presentato ricorso.
Particolarmente articolata è l’ordinanza pronunciata contro il comune di Osio Sotto.
Il giudice ricorda che l’art. 9, comma 12, lett. c) del d. lgs. 286/98, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 3/2007 di attuazione della direttiva CE 2003/109 stabilisce che “oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: (…) c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e socialr, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”.
Ricorda poi che l’art. 11, primo comma, della direttica CE 2003/109, nell’affermare il diritto del soggiornante di lungo periodo a godere “dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la prestazione sociale ai sensi della legislazione sociale”, ha previsto al quarto comma la facoltà degli Stati Membri di “limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”, ma che “come si evince dall’art. 9, comma 12, lett. C) del d. lgs. 296/98 il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva, non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 11 e, quanto meno per l’assistenza sociale, non ha introdotto alcuna limitazione”. E ” non v’è dubbio”, dice il giudice, che l’assegno INPS richiesto abbia natura assistenziale. Pertanto, conclude il giudice, “assume carattere discriminatorio il comportamento del Comune di Osio sotto che l’ha negato”.
Il giudice ha anche sottolineato che “a nulla rileva il fatto che il Comune, secondo quanto sostenuto, si sarebbe adeguato” a una circolare Inps, perché, “peraltro, come noto, le circolari della pubblica amministrazione non hanno valore di legge”.
Per il giudice, ancora, la concessione ed erogazione della prestazione in via di autotutela da parte dell’Inps e del Comune fa cessare solo parzialmente l’oggetto del contendere, restando immutato l’interesse dal ricorrente all’accertamento della discriminazione operata.
Il giudice ha “ordinato al Comune di Osio Sotto di astenersi dal compimento, nel futuro, di analoghi atti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni assistenziali”.