30 Gen 2014
L’INPS ha emanato due circolari con le quali informa circa l’estensione del beneficio dell’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98)a due nuove categorie di aventi diritto: i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché i familiari dei cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Con la circolare n. 5/2014 l’INPS ha fornito indicazioni per l’individuazione dei familiari. Solo a seguito dell’avvio formale di una procedura di infrazione del diritto UE da parte della Commissione europea, il legislatore italiano ha deciso di prevedere esplicitamente il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi, avvenuto con la legge n. 97/2013 (‘legge europea 2013”).
I comuni dovranno anche riesaminare le istanze presentate anteriormente al 1 luglio 2013 per la verifica e la conformità dei requisiti richiesti i cui effetti decorreranno, in ogni caso, dal 1 luglio 2013, dice una delle circolare Inps, ma come rileva l’Asgi “La norma della legge n. 97/2013 non può, tuttavia, intendersi costitutiva del diritto al beneficio da parte del cittadino di Stato terzo lungosoggiornante, in quanto tale diritto preesisteva anche in precedenza per effetto della norma sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno dal momento in cui sono venuti in scadenza i termini per la sua trasposizione nel diritto interno (23 gennaio 2006) ed in conformità alla quale dovevano essere interpretate le norme interne preesistenti alla legge n. 97/2013. Di conseguenza, come già ribadito, i cittadini di Stati terzi non membri UE lungosoggiornanti che fanno richiesta del beneficio entro il 31 gennaio 2014 hanno certamente diritto a riceverne l’intero ammontare corrispondente all’intera annualità dell’anno 2013 e qualora ciò venisse negato potranno depositare un ricorso anti-discriminazione all’autorità giudiziaria civile”.