13 Mag 2015
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 93 dell’8 maggio 2015 con cui definisce le istruzioni operative e tecniche per la presentazione del bonus bebè. La domanda – per ora – può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma nella circolare si legge che possono accedere anche “i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251)”.
Mancano ancora all’appello, tuttavia, altre categorie di cittadini stranieri per le quali il diritto comunitario prevede parità di trattamento in materia di prestazione assistenziale: si tratta dei familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia ( i cd titolari di “carta blu UE”) che devono essere inclusi tra i cittadini aventi diritto a richiedere la prestazione sociale se in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Per questo motivo Asgi torna a chiedere di estendere la prestazione a tutti i cittadini stranieri che hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani.
Lo fa con un comunicato stampa nel quale sottolinea che l’INPS “ha correttamente aggiunto tra i beneficiari dell’assegno gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui è stata riconosciuto lo status di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria), con ciò disapplicando di fatto la Legge di Stabilità 2015 che non li includeva, così come richiesto dall’ASGI”, ma “mancano ancora all’appello, tuttavia, altre categorie di cittadini stranieri per le quali il diritto comunitario prevede parità di trattamento in materia di prestazione assistenziale: si tratta dei familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia ( i cd titolari di ‘carta blu UE’) che devono essere inclusi tra i cittadini aventi diritto a richiedere la prestazione sociale se in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge”.
“Al fine di evitare un vasto contenzioso”, ricorda l’associazione, “l’ASGI aveva fatto pressanti richieste di adeguamento della normativa, inviate sin dall’ottobre 2014 al Governo, al Parlamento, all’ UNAR e all’INPS”, ma l’ Istituto solo nei giorni scorsi ha risposto limitandosi a dire “che sul tema era stata inviata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed al Ministero dell’Interno in ordine al riconoscimento della prestazione in oggetto a categorie di stranieri non espressamente indicate nel Decreto di attuazione del 27 febbraio 2015 , dunque senza dare seguito alle richieste dell’associazione”.
Però “con l’avvio della possibilità di richiedere il bonus è ora più che mai necessario un immediato adeguamento delle categorie di beneficiari che rischiano di non riuscire ad avere una corretta informazione in tempo utile per presentare la domanda prima della scadenza del termine (entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo o entro il 27 luglio 2015 per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M., il 27 aprile 2015). Oltretutto”, aggiunge, “la domanda, come avviene ormai per tutte le prestazioni INPS, deve essere presentata in via telematica e pertanto la impossibilità di indicare sulla schermata la qualità di soggetto titolare di permesso unico ex direttiva 2011/98 rischia di rendere ancora più difficile la tutela dei diritti”. A questo proposito, l’Asgi ricorda ai cittadini stranieri illegittimamente esclusi dalla circolare INPS (familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato e dei titolari di un permesso di soggiorno che dia diritto a poter lavorare in Italia) che possono presentare domanda anche a mezzo raccomandata o PEC anche avvalendosi del sostegno del servizio antidiscriminazione dell’associazione.
Al fine di evitare contenziosi legali e prevedibili procedimenti di infrazione da parte della Commissione europea, ASGI conclude auspicando che vengano al più presto introdotte e diffuse le modifiche necessarie a ristabilire la parità di trattamento tra tutti i cittadini interessati, ricordando che le norme di diritto comunitario, direttamente applicabili, prevalgono in caso di contrasto, sulle norme nazionali che devono essere disapplicate da qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione e quindi anche dall’INPS.
Anche il sito Melting Pot interviene sull’argomento con analoghe considerazioni ed istruzioni operative. Scrive, in particolare, che “il sistema di compilazione e invio della domanda in via telematica è, però, impostato in modo tale che se non si barra la casella relativa alla titolarità della carta di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non si può proseguire con la compilazione e l’inoltro della richiesta.
In entrambi i casi (mancata accettazione della domanda domanda cartacea / richiesta di invio telematico), l’ostacolo è superabile tramite l’invio della domanda al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dopo aver fatto copia, da conservare, della richiesta e della documentazione allegata alla stessa. Ricevuto il diniego da parte del Comune sarà possibile depositare ricorso al Giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto al pagamento dell’assegno”.