14 Mar 2012
Una pronuncia del Tar Piemonte conferma l’illegittimità del rigetto della richiesta del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (“carta di soggiorno”) da parte della Questura di Torino per la mancanza di un contratto a tempo indeterminato. Già diversi tribunali amministrativi, ricorda il sito meltingpot nel darne notizia, hanno chiarito come “”la circostanza che il mercato del lavoro sia in evoluzione verso una accentuatà mobilità induce, necessariamente, a tener conto della capacità reddituale derivante da contratti di lavoro a termine e/o atipici, conseguendone che la titolarità di un rapporto a tempo determinato non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viepiù quando, come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi ed in progressivo incremento, di cui la Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità futura dell’interessato”.