22 Nov 2011
di Ciro Spagnulo
La Corte di Appello di Venezia e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte si sono pronunciate sull’annosa questione dell’estensione del permesso di lungo soggiornante CE anche ai familiari che soggiornano da meno di cinque anni in Italia.
La maggior parte delle questure italiane non riconoscono tale diritto nonostante quanto previsto dall’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98. Le questure lo lo negano richiamando la direttiva n. 109/2003 che indica il requisito di soggiorno quinquennale anche per i familiari e per le questure la norma europea prevarrebbe su quella interna. Con decreto del 20 giugno 2011 la Corte di Appello di Venezia ricorda, però, tra l’altro, che la stessa direttiva afferma che sono fatte salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna.
Nella sentenza 1129/2011 del TAR Piemonte i giudici non ritengono”condivisibile l’ interpretazione prospettata dalla Questura, basata sull’intervenuta abrogazione del comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 286 ad opera dell’art. 25, D.Lgs.6 febbraio 2007, n. 30, trattandosi di norma comunque non in contraddizione con la previsione della possibilità, per chi ne abbia i requisiti, di chiedere detto titolo “per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1″ (art. 9, primo comma T.U. nel testo vigente) (…)” pur in assenza dell’anzianità quinquennale.
PER APPROFONDIRE:
corte_appello_venezia_decreto20062011