28 Apr 2011
CASSAZIONE. GLI IRREGOLARI POSSONO ESSERE PUNITI IN QUANTO TALI, NON PERCHE’ PRIVI DI DOCUMENTI VALIDI
Secondo la Cassazione, che si è pronunciata nei giorni scorsi, “la condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 del decreto legislativo del 1998” che prevede che “Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila”. La Cassazione afferma che se l’obiettivo è l’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile”, tale obiettivo rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena. Inoltre, il reato non può riguardare l’irregolare perché in quanto tale non può essere titolare di permesso di soggiorno.