CGIL, CISL E UIL/RAPPORTO PER L'ILO SULLA SITUAZIONE DEI MIGRATI E DEI ROM E SINTI

16 Giu 2009

   Nel rapporto presentato all’Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro) in occasione del confronto dell’11 giugno a Ginevra tra Commissione, Sindacati e Governo italiano,  Cgil, Cisl e Uil accusano l’Italia di discriminare migranti, Rom e Sinti. Le tre organizzazioni sindacali prendono a riferimento la Convenzione Oil n. 143 del 1975 ratificata dall’Italia nel 1981 dedicata al rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti, anche di quelli in condizione irregolare, nonchè della promozione delle pari opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.
   “Per quanto riguarda  l’Art. 1”, scrivono Cgil, Cisl e Uil, “va ricordato che l’Italia è un Paese civile e democratico e contempla nella propria legislazione la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Nondimeno, spesso la dichiarazione in astratto dei diritti, non si traduce automaticamente nella loro implementazione e piena fruizione da parte dei cittadini”. In particolare, nella pratica, non vengono rispettati il diritto alla libertà religiosa, i diritti politici e i diritti di uguaglianza sociale.
   Il diritto alla libertà religiosa “ha trovato ostacoli a livello locale, con problemi posti alla costruzione di moschee… ed alla espressione di preghiera in pubblico”.
   Nel campo dei diritti politici è negato in particolare il diritto di voto in quanto previsto solo per il cittadino italiano, mentre “il diritto di voto amministrativo è negato in quanto l’Italia non ha mai ratificato il capitolo C della Convenzione di Straburgo”.
   Nel campo dei diritti di uguaglianza sociale, Cgil, Cisl e Uil rilevano riguardo l’accesso alla cittadinanza che l’attuale ddl sicurezza “allunga i termini di residenza legale in Italia successivi alla celebrazione del matrimonio (da 6 mesi a 2 anni) per richiederla. La cittadinanza per residenza può essere richiesta solo dopo 10 anni e rimane difficile da ottenere”. Riguardo all’uguaglianza di fronte alla legge sottolineano che “questo principio basilare è stato messo in discussione dalla legge n. 125 del 2008 che ha modificato l’art. 61 del Codice Penale, inserendo una ipotesi di “circostanza aggravante comune” del reato (aumento della pena di un terzo)… quando il colpevole abbia commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”.  Riguardo all’abolizione delle disciminazioni, evidenziano i limiti del’UNAR, il cui comportamento “non è consono ed adeguato a quello di un istituto che si presume debba essere autonomo dai comportamenti dell’Esecutivo” e segnalano le discriminazione nell’accesso al lavoro pubblico, ai trattamenti previdenziali “(differenziati nelle ipotesi di godimento per chi rientra nei paesi d’origine)”, all’utilizzo dei titoli di studio conseguiti all’estero (in genere non riconosciuti dall’ Italia) e al godimento di bonus (come quello relativo alla nascita di un figlio). Denunciano anche “comportamenti di fatto, come quelli relativi al trattamento economico (di fatto inferiore al 40% rispetto agli italiani, come ha evidenziato in un recente studio l’Inps), nonché normative locali relative al godimento dei servizi che in molte città si possono avere solo dopo 10 anni di residenza”.
   Per quanto riguarda l’art. 9, “attualmente”, scrivono tra l’altro i tre sindacati, “attualmente ad un lavoratore migrante in condizione di irregolarità non viene garantito il diritto alla  remunerazione a tanto meno a percepire i diritti previdenziali. Sono molti i casi in cui la denuncia da parte del lavoratore del suo datore di lavoro inadempiente, si è tadotta in una espulsione del migrante che gli ha tolto di fatto il diritto a rivalersi in giudizio”, mentre “sono pochissimi i datori di lavoro denunciati e meno ancora condannati” nonostante la Bossi-Fini preveda una pena fino a tre anni per l’imprenditore che utilizza manodopera in condizioni di clandestinità.
   L’art. 12, che prevede misure atte ad istruire il pubblico per migliorarne la consapevolezza sulla discriminazione, allo scopo di cambiarne attitudini e comportamento,  non solo viene disatteso, “ma si tende ad ingenerare nella pubblica opinione un sentimento di rifiuto dell’immigrazione, specie se irregolare ma non solo”.
   Cgil, Cisl e Uil sottolineano con forza, inoltre, come il reato di clandestinità “conferma …l’intenzione di creare una legislazione separata penalizzante per gli imigrati, in particolare  per gli irregolari, con gravi conseguenze della violazione dei diritti umani e civili. In particolare, il reato di clandestinità, trasforma in reato penale quella che è oggi una irregolarità ammnistrativa. Di conseguenza, questa fattispecie di reato finisce per avere un efetto a pioggia sulla legislazione e sui comportamenti di pubblici funzionari che, in caso di non segnalazione di un migrante non in regola, potrebbero incorrere nella violazione dell’art. 328 del codice penale (rifiuto od omissione di atti d’ufficio)”.
   La denuncia di Cgi, Cisl e Uil prende in considerazione anche la situazione di Rom e Sinti, particolarmente discriminati e oggetto di comportamenti violenti.
IL DOCUMENTO DI CGIL, CISL e UIL::

rapporto12giu20091

image_print

Articoli correlati

06 Set 2024 cgil

CGIL E SPI AL FIANCO DELLE DONNE AFGHANE

La situazione delle donne in Afghanistan si aggrava ogni giorno di più. Il regime talebano ha l’intento preciso di minare […]

06 Set 2024 flai

SULLE RESPONSABILITÀ PER LA MANCANZA DI FORMAZIONE E DI VIE DI FUGA

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, n. 29746 del 22 luglio 2024, riguarda un tragico incidente sul lavoro in […]

06 Set 2024 formaldeide

QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR: I MATERIALI EDILIZI, GLI ARREDI E LE LAVORAZIONI

Come ricordato anche in diversi articoli, la qualità dell’aria indoor (IAQ) in un ambiente di lavoro è molto importante ed […]