23 Mar 2009
Chi attende il permesso di soggiorno non è più obbligato a varcare la stessa frontiera.
Con un “telegramma urgentissimo” dell’11 marzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il ministero dell’Interno autorizza “gli stranieri regolarmente presenti che hanno richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o ricongiungimento familiare.
” che “con effetto… immediato possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa.
L’agevolazione si limita, pertanto, alla possibilità di rientrare da un valico diverso da quello di uscita.
Rimangono valide tutte le altre regole di viaggio con la ricevuta dell’ufficio postale. Niente, quindi, tappe nell’area Schengen. E’ necessario esibire i soliti documenti: passaporto, ricevuta postale, fotocopia del permesso scaduto per chi attende il rinnovo o visto rilasciato dal Consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia per chi attende il primo permesso per lavoro o per motivi familiari.
L’agevolazione è stata concessa perchè “il Consolato d’Italia a Spalato (Croazia) ha evidenziato la problematica prospettata dai cittadini stranieri usciti dall’Italia in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno, attraverso il valico di frontiera sloveno ed impossibilitati al reingresso per il venir meno delle facilitazioni scadute il 31 gennaio ed in ragione delle disposizioni contenute nelle direttive del ministro dell’Interno (del 2006 e del 2007) ove è specificato che l’uscita ed il rientro debbono avvenire mediante l’attraversamento della medesima frontiera esterna italiana”.