CHIARIMENTI SUI TEMPI DI PERMANENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

12 Mar 2015

 

Con la circolare del 20 febbraio 2015 n. 1724 il Ministero dell’Interno dà chiarimenti sulla permanenza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale all’interno dei Centri di Accoglienza. Nella circolare il Ministero dell’Interno ripercorre il quadro normativo relativo all’accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale al fine di dare una risposta organica ai numerosi quesiti posti relativi alla problematica dei tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza. La circolare ricorda che hanno accesso alle misure di accoglienza i richiedenti asilo che ne fanno richiesta e che risultino privi dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento. L’articolo 28 del D. lgs. n. 25/2008 prevede che il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda. È, invece, sempre disposta l’accoglienza di un richiedente asilo in un centro di accoglienza (o nelle strutture temporanee utilizzate per le medesime finalità) quando: 1) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità; 2) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; 3) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare. Nel primo caso il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri due casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Successivamente, il richiedente privo dei mezzi di sostentamento che necessita di accoglienza è trasferito nelle strutture della rete SPRAR, ma in mancanza di posti in tali strutture il richiedente rimarrà in accoglienza nei centri governativi fin quando non diventerà possibile il trasferimento. Nella circolare viene specificato che il diritto di accesso alle misure di accoglienza all’interno dei CARA permane per i richiedenti asilo anche successivamente alla decisione di rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione e/o fino alla decisione sull’istanza di sospensione presentata ai sensi dell’art. 19 del d.lgs n. 150/11. La circolare chiarisce, infine, che coloro a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato possono rimanere all’interno dei centri di accoglienza SPRAR per un periodo di sei mesi, prorogabili, in determinate circostanze e con una valutazione caso per caso, di ulteriori sei mesi.

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