CITTADINANZA: ATTENZIONE AL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

12 Dic 2012

 

 di M. Elisabetta Vandelli

La concessione della cittadinanza, nei casi previsti dall’articolo 9 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 91, è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, a differenza di quanto avviene per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio (Consiglio di Stato, sentenza del 17 luglio 2000, n. 3958). La legge ha riservato all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare l’opportunità di ampliare la platea dei cittadini i quali, tra i tanti doveri, hanno anche quello di assumersi gli obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza ed, in primis, quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.

Pertanto, con la sentenza n. 9338/12, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di un cittadino extracomunitario ritenendo corretto l’operato del Ministero dell’Interno per aver considerato la sussistenza della condanna per guida in stato di ebbrezza come indice della mancanza di un interesse pubblico al riconoscimento della cittadinanza.

L’istanza è stata respinta, infatti, sulla base del fatto che il ricorrente riportava due condanne penali, una per guida in stato di ebbrezza appunto, l’altra per porto di armi. Per il secondo delitto però era intervenuta la declaratoria di estinzione, in quanto il ricorrente non aveva commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nei due anni successivi. In ragione di tale ampio potere discrezionale, il T.A.R. del Lazio ha ritenuto valido il giudizio negativo fondato sulla commissione di un reato di guida in stato di ebrezza che avrebbe causato – secondo l’Amministrazione – un rilevante allarme sociale.

Lamenta, tuttavia, il ricorrente che il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto valutare positivamente la propria integrazione complessiva in Italia, posto che lo stesso ha dimostrato di avere un lavoro e un’ ottima capacità reddituale attestata anche dall’acquisto dell’immobile in cui abita, oltre che dal possesso della Carta di soggiorno.

Diversamente, per il Tar, le condotte delittuose predette, ancorché estinte o in procinto di estinzione, sono in grado di mettere a rischio la comunità dei consociati. “Il reato di guida in stato di ebbrezza assume particolare valenza sintomatica nell’ambito della valutazione dell’interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini – che investe l’opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell’ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale”, in quanto deve essere considerato di particolare allarme sociale tant’è che è stato di recente previsto un inasprimento delle pene.

Si auspica un’ impugnazione avanti al Consiglio di Stato con accoglimento dei motivi del ricorso e , per l’effetto, annullamento del rigetto impugnato e concessione della relativa cittadinanza.

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