CITTADINANZA PER MATRIMONIO. LA COMPETENZA AI PREFETTI DAL 1° GIUGNO

26 Apr 2012

 

di Ciro Spagnulo

Con lo scopo di velocizzare al massimo i procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri ha emanato il 7 marzo una Direttiva pubblicata sulla GU n. 96 del 24 aprile con la quale trasferisce ai prefetti la competenza ad emanare i provvedimenti di concessione o diniego. “La competenza sarà, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, e del ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica”, spiega una nota dello stesso Ministero.

“Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori”, dice la Direttiva.
“È ragionevole presumere”, prosegue, “che negli anni a venire il fenomeno tornerà a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all’acquisto della cittadinanza italiana”.
Pertanto, conclude la Direttiva, “nel quadro delle misure da attivare nell’immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell’autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa”. Mentre nessuna variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina gli altri motivi di acquisto della cittadinanza, “nulla osta”, dice il Ministero, “invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con l’eccezione di cui si dirà in seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l’assenza o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b), della medesima legge)”.
La competenza rimarrà in capo al Ministro dell’interno” nella sola ipotesi in cui, durante l’istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c), della legge n. 91)”.
Fatta questa premessa, la Direttive dispone quanto segue:

“A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni all’organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;
B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell’interno a denegare l’acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lettera c) dell’art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere l’istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono;
C) il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri sul territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l’aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo”.

La ratio della direttiva è “l’ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l’accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi”.Per il Ministero, inoltre, costituisce “parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l’impegno al rispetto, all’adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana”. Per il Ministero, infine, “rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione è circostanza che qualifica ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio”.

 http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/00978_2012_04_24_direttiva7marzo.html

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/23/0981_direttiva_7_marzo_2012.pdf

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