09 Set 2011
di Ciro Spagnulo
Il datore di lavoro che assume lavoratori irregolari non può invocare la sua buona fede per essersi “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno”. Lo ha stabilito la Prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 32934/11 giudicando sul ricorso proposto contro una sentenza della Corte di Appello di Torino del 18 giugno 2010, la quale a sua volta aveva confermato quella del Tribunale della stessa città di condanna di un’imprenditore edile per l’assunzione di due rumeni privi del permesso di soggiorno. La pronuncia della Cassazione è uniforme alla sua stessa giurisprudenza, secondo cui “la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di soggiorno avanzata dallo straniero”.
Per la Cassazione, inoltre, l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri “successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione Europea” non esclude “la sussistenza della condotta antigiuridica dell’imputato né la punibilità del reato a lui contestato”.
http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/vigilanza/32934-11.html