CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LAVORO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE SOLO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2023

13 Lug 2023 cgil informa,

Non è necessario fare alcuna domanda, la decontribuzione sarà automatica. Per approfondimenti ti invitiamo a leggere questa news, oppure la locandina (formato pdf).

Approfondimenti

Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di conversione del cosiddetto Decreto lavoro (Decreto Legge 48/23). L’articolo 39 prevede un incremento del taglio del cuneo fiscale. Il cuneo fiscale corrisponde alla differenza tra il costo del lavoro e la retribuzione netta e comprende le imposte su redditi e contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Il Decreto lavoro aumenta l’esonero del 4% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, .

In particolare l’esonero passa:

  • dal 2% al 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro
  • dal 3% al 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

La decontribuzione è temporanea e vale solo per l’anno 2023.

 

Modalità di applicazione

Non è necessaria alcuna domanda. I lavoratori, con il pagamento della competenza di luglio, troveranno in busta un incremento del reddito netto in ragione dell’incremento della quota di decontribuzione se la retribuzione imponibile mensile sarà inferiore ad una delle due soglie stabilite per avere accesso alla riduzione.

Nel caso di incremento retributivo nel corso del mese – così come nel caso di passaggio da part time a full time, o di modifica del datore di lavoro senza soluzione di continuità in virtù di operazioni societarie, cambi appalto – sarà necessario valutare la retribuzione mensile complessiva. Nell’ipotesi di lavoratori con due distinti contratti, la verifica del non superamento della soglia dovrà essere effettuata sulla singola busta paga, e sarà quindi possibile percepire due volte il beneficio anche nel caso in cui la somma delle retribuzioni sia oltre soglia.

 

L’esonero contributivo non sarà erogato sulla tredicesima mensilità

L’INPS con messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023 ha fornito le indicazioni operative sull’incremento del taglio del cuneo fiscale.
Nel messaggio l’INPS ricorda che l’articolo 39 del Decreto Legge n. 48/2023 prevede espressamente che l’ampliamento dell’esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto l’esonero, nel caso di tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione

  • nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Nel caso in cui la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima

  • nella misura del 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura del 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Conseguentemente ai fini della determinazione dell’esonero contributivo, occorrerà distinguere la retribuzione mensile dai ratei di tredicesima.

 

Emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di lavoratori cessati / sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esonero, la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista il mese di cessazione / sospensione.

 

Tabella con i riferimenti dell’esonero contributivo

Tabella esonero contributivo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023

 

Casi di non applicabilità o applicabilità parziale

Ricordiamo che la decontribuzione non spetta ai lavoratori domestici né a quei lavoratori destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall’INPS (es. aspettativa sindacale Legge 300/70). I lavoratori già destinatari di decontribuzione in forza di altri provvedimenti, ad esempio le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno diritto ad una riduzione della contribuzione pari al 50% per la durata di un anno dal rientro dal congedo obbligatorio, possono fruire della decontribuzione fino a concorrenza con la quota residua di contributi.

 


UN COMMENTO

L’incremento dell’esonero contributivo è un provvedimento temporaneo e produrrà i suoi effetti solo da luglio a dicembre, con la necessità di essere rifinanziato del tutto (non vi sono poste permanenti di bilancio a questo fine). Manca un provvedimento che renda strutturale questo taglio.

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023 chiarisce la vera motivazione alla base di questo intervento di alleggerimento fiscale: “(Si prevede) un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi per quest’anno. Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l’attenzione del Governo alla tutela del potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari/prezzi.” (DEF, Programma di Stabilità, pag. VIII).

In altre parole il taglio d’imposta è effettuato per evitare che crescano i salari attraverso la contrattazione e a questo fine utilizza risorse pubbliche, quelle risorse pubbliche che potrebbero, anzi dovrebbero, essere utilizzate per finanziare i beni, i servizi e gli investimenti pubblici (a partire dalla sanità e dall’istruzione), i quali hanno una capacità redistributiva superiore rispetto al taglio delle imposte. Un obiettivo per noi assolutamente insostenibile che produrrà un ulteriore impoverimento del lavoro dipendente. Come CGIL sosteniamo la necessità di difendere il potere d’acquisto di salari e pensioni attraverso l’indicizzazione annuale e automatica delle detrazioni al costo della vita, anche per limitare il cosiddetto fiscal drag (situazione in cui si verifica un aumento della pressione fiscale sul reddito a causa di una inflazione in forte crescita). Il più importante strumento di politica salariale non può che essere il rinnovo dei contratti collettivi, a partire da quelli del lavoro pubblico. La difesa dei salari dall’inflazione, infatti, non può essere garantita dalla sola riduzione delle imposte.

 

 

Taglio cuneo fiscale nelle retribuzioni che vanno dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 (13^ esclusa)

 


Conversione in Legge del Decreto Legge Lavoro (fonte: cgil.it)

 

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