CORTE COSTITUZIONALE:INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SUL DINIEGO ALL'ACCESSO DEGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI AL PUBBLICO IMPIEGO

27 Apr 2011

ASGI/Corte Costituzionale: Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sul diniego all’accesso degli stranieri extracomunitari al pubblico impiego

  

Il giudice di merito poteva effettuare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. (Corte Cost., ordinanza n. 139/2011).

 

  

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 139 dd. 15.04.2001, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del Tribunale di Rimini nel giudizio promosso ex art. 44 del T.U. immigrazione (azione giudiziaria anti-discriminazione) da una cittadina colombiana avverso il diniego opposto dall’Azienda Sanitaria di Rimini alla sua partecipazione ad un concorso pubblico per assistente amministrativo. 

Il giudice aveva rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

La Corte Costituzionale non è entrata nel merito sull’annosa questione dell’accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di pubblico impiego che non implicano l’esercizio di pubblici poteri ovvero non hanno attinenza con la tutela degli interessi nazionali . Innanzitutto la Corte Costituzionale non ha voluto esprimersi sulla questione dell’asserita incompatibilità della norma di cui all’art. 38 d.lgs. n. 165/2001, interpretata nella direzione di impedire l’estensione anche ai cittadini extracomunitari dell’accesso ai posti di lavoro nella P.A., con il principio di parità di trattamento di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975. Secondo la ricorrente, infatti, la norma di diritto interno risulterebbe incompatibile con una norma di diritto internazionale avente per tale ragione carattere sovraordinato e dunque di parametro per la verifica di legittimità costituzionale della prima, secondo i criteri di cui alle sentenze della Corte Cost.n. 348 e 349/2007. Il giudice costituzionale ha infatti sostenuto che tale questione, sebbene sollevata dalle parti, non è stata eccepita dal giudice a quo, e pertanto, non può essere oggetto di decisione da parte della Corte. 

Inoltre, la Corte ha deciso per l’inammissibilità perché il giudice di Rimini non ha tentato una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, e questo nonostante egli abbia chiaramente espresso il suo orientamento volto a ritenere che il testo della disposizione non precluda in sé l’accesso ai posti pubblici nella P.A., facendo pure presente come in altre occasioni il medesimo tribunale di Rimini abbia già aderito ad un’ interpretazione estensiva. 

Ne consegue, dunque, che secondo la Corte Costituzionale, il giudizio incidentale promosso dal giudice appare improprio in quanto volto ad ottenere dalla Corte un’interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata.(Fonte ASGI, 21.04.2011) 

A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS
 

  

L’ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_costituzionale_ord_139_15042011.pdf

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