14 Gen 2015
E’ in corso dalla fine di dicembre l’invio delle domande per il decreto flussi 2014. L’ultimo giorno utile per presentarle, salvo proroghe, sarà il 29 agosto 2015. Sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo 2 del D.P.C.M. 12.03.2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015.
Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Le domande vengono presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione.
Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, come già disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.11.2013, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione).
In merito la circolare precisa, altresì che il nuovo rapporto di lavoro potrà instaurarsi solo alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale che dovrà comunque essere non inferiore a tre mesi.
Punti di riferimento del decreto flussi sono il D.P.C.M del 11 dicembre 2014 e la Circolare Interno-Lavoro del 22 dicembre 2014.