09 Mar 2011
DECRETO FLUSSI LAVORATORI STAGIONALI: COSA PREVEDE
Come già annunciato, è stato dato il via libera al decreto flussi sui lavoratori stagionali, del quale si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito riassumiamo cosa prevede.
Per l’anno 2011 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, 60.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero dei seguenti Paesi: Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Rispetto al passato c’è una novità: per i lavoratori stagionali dei Paesi sopra indicati che sono già stati in Italia per almeno due anni consecutivi, i datori di lavoro potranno chiedere un nulla osta pluriennale. Vuol dire che dall’anno prossimo potranno entrare in Italia al di fuori delle quote, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi. “In considerazione della semplificazione della procedura di ingresso per gli anni successivi al primo”, sottolinea la circolare di chiarimento diffusa dopo la firma del decreto flussi, “le verifiche e i controlli che verranno svolti nel corso della procedura di rilascio del nulla osta pluriennale dovranno essere particolarmente severi e rigorosi”.
Come già le volte scorse, le domande di nulla osta potranno essere presentate solo con modalità informatiche. L’accesso alla pagina del sito del Ministero dell’Interno dedicata al caricamento delle domande è già possibile dal 28 febbraio, ma sarà possibile inviarle dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e sino alle h. 24 del 31 dicembre 2011. I datori di lavoro potranno fare da soli o farsi aiutare dalle associazioni di categoria. Sui datori di lavoro la circolare esplicativa scrive che le Direzioni Provinciali del Lavoro , al fine di rilasciare il parere di competenza, “dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati”.
Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore stagionale allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data di sottoscrizione, la comunicazione obbligatoria prevista per l’assunzione.
Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro.
La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.
Per i datori di lavoro agricoli il requisito reddituale potrà essere dimostrato non solo con il reddito agrario, ma anche con altri indici quali i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.