29 Nov 2018 annullamento, B.B.C. s.r.l., delegato sindacale, filcams, liberalizzazione, licenziamento, obi, orari commercio, regolamentazione,
Si è conclusa positivamente la vicenda giudiziaria di C.D.S., delegato sindacale della Filcams/Cgil di Modena nel punto vendita Obi di via Ovidio a Modena di proprietà della B.B.C. s.r.l.
Il lavoratore era infatti stato licenziato nel maggio 2013 con motivazioni pretestuose pochi giorni dopo gli scioperi organizzati dal sindacato per protestare contro le aperture festive nelle giornate pasquali, il 25 Aprile e il 1° Maggio.
Il licenziamento era stato impugnato dalla Filcams/Cgil, tramite lo studio legale Giliani-Borsari di Modena che ha seguito in questi anni tutto l’iter giudiziario.
La Suprema Corte di Cassazione ha messo ora la parola fine alla vicenda giudiziaria del lavoratore con sentenza dell’11/9/2018 dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla “B.B.C. s.r.l.” contro la sentenza del 2015 della Corte di Appello che aveva annullato il licenziamento.
La Corte d’Appello di Bologna, infatti, con sentenza del giugno 2015 aveva annullato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva confermato il licenziamento del lavoratore.
C.D.S. si era particolarmente attivato contro la scelta aziendale di tenere aperto il punto vendita tutte le domeniche ed in occasione delle festività. Le agitazioni proclamate dalla Filcams/Cgil erano sfociate in una serie di scioperi che avevano ottenuto una grande adesione da parte dei lavoratori, pari al 70%-80%.
Questo suo grande ed efficace attivismo sindacale è stato però determinante per la fine del suo rapporto di lavoro con la “B.B.C. s.r.l.”.
Infatti, “B.B.C. s.r.l.” con lettera del 6/5/2013, immediatamente dopo gli scioperi predetti, aveva contestato al lavoratore diversi addebiti disciplinari, tutti relativi a comportamenti posti in essere nell’esercizio della sua attività sindacale in occasione della promozione ed effettuazione degli scioperi sopra indicati, e il 23/5/2013 lo ha licenziato in tronco.
Il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione anche in altre sue pronunce merita di essere sottolineato ed approfondito, come spiega l’avvocato Raffaella Bertoni dello studio Giliani-Borsari.
Afferma, infatti, la Corte di Appello che tutte le condotte “finalizzate alla comunicazione e alla propaganda per motivi di sciopero nonché al tentativo di convincere i dissenzienti ad aderirvi” devono essere ricondotti “all’attività tipicamente sindacale della salvaguardia degli interessi dei lavoratori tutelata dall’art. 40 della Costituzione Italiana………”.
Conseguentemente, “tali comportamenti, connessi all’adesione e al ruolo sindacale, vanno considerati come autonomi rispetto al rapporto di lavoro e quindi non sindacabili sul piano disciplinare da parte dell’azienda”.
Pertanto, tutti i comportamenti del lavoratore nell’esercizio dell’attività sindacale devono ritenersi autonomi rispetto al rapporto di lavoro e, conseguentemente, non sindacabili dal datore di lavoro sul piano disciplinare, sempreché, naturalmente, nell’esercizio dell’attività sindacale non siano violati diritti soggettivi, concorrenti su piano prioritario o paritario rispetto al diritto di sciopero (“individuati nel diritto alla vita, alla salute, all’incolumità e alla libertà personale dei lavoratori e dei terzi e nel diritto dell’imprenditore alla continuazione dell’attività e dunque all’integrità del patrimonio aziendale inteso come potenziale produttivo e non come assenza di pregiudizio alla produzione”), violazioni nel caso di specie non avvenute.
“Anche questa vicenda – afferma Laura Petrillo segretaria della Filcams/Cgil di Modena – dimostra una volta di più la necessità di mettere mano a una liberalizzazione selvaggia degli orari commerciali che ha portato danni ai lavoratori, in particolare alla tante lavoratrici del settore, e all’intera collettività”. “La liberalizzazione – prosegue Petrillo – doveva portare crescita dell’occupazione e dei salari. Niente di tutto questo, anzi l’occupazione si è ridotta e sono cresciute le flessibilità estreme, l’insicurezza, i salari si sono contratti, con la riduzione generalizzata delle maggiorazioni per il lavoro domenicale. Oggi conciliare lavoro e famiglia, per le tante donne che lavorano nel commercio, è un’impresa titanica”.
“La Filcams/Cgil anche a Modena – prosegue la segretaria Filcams/Cgil – è pronta al confronto con tutti i soggetti che si pongono l’obbiettivo di ripristinare regole nel settore, anche partendo dalle esperienze positive del passato che qui a Modena avevano portato ad un’interessante protocollo che regolava in modo innovativo le aperture domenicali e festive, nel rispetto sia dei consumatori che dei lavoratori”.
Modena, 29/11/2018
In FOTO lo sciopero del 28.5.2013 della Filcams/Cgil di Modena contro il licenziamento del delegato sindacale
Presidio stamattima lavoratori Obi Modena Nord contro licenziamento di un delegato sindacale, comunicato stampa 28.5.2013