DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2012: DIRITTO PER I MIGRANTI CHE HANNO ADERITO ALLA SANATORIA

27 Apr 2015 flai,

 

E´ quanto specificato dall´Inps nazionale a seguito di un ricorso presentato dalla Flai Cgil di Capitanata a tutela di un bracciante magrebino al quale era stata bocciata la domanda di disoccupazione dall´Inps di Foggia

I braccianti stranieri che hanno fatto domanda di disoccupazione agricola e nel contempo avevano presentato domanda di regolarizzazione grazie alla sanatoria del 2012, anche se non erano in possesso di regolare permesso di soggiorno quando hanno maturato il diritto, hanno accesso all´ammortizzatore in caso di esito positivo dell´istanza. quando hanno maturato il diritto, hanno accesso all’ammortizzatore in caso di esito positivo dell’istanza.
E´ quanto specificato dall´Inps nazionale a seguito di un ricorso presentato dalla Flai Cgil di Capitanata a tutela di un bracciante magrebino al quale era stata bocciata la domanda di disoccupazione dall´Inps di Foggia. “Un caso scuola – commenta la segretaria provinciale della Flai, Magdalena Jarczak – perché nella stessa condizione si trovano migliaia di lavoratori in tutto il territorio nazionale.
La risposta dell´Inps nazionale alla richiesta di chiarimenti della Flai è data 31 marzo 2015 e ricorda come “il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha previsto una disposizione transitoria che ha dato ai datori di lavoro che già impiegavano irregolarmente braccianti extracomunitari, la possibilità di presentare dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 una dichiarazione di emersione per regolarizzare i rapporti di lavoro in corso da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del Dlgs 109, e ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione”.
Veniva altresì richiesta per i lavoratori stranieri una prova di presenza in Italia da almeno il 31 dicembre 2011. La dichiarazione di emersione andava presentata previo pagamento di un contributo di mille euro e prima del rilascio del permesso di soggiorno, dal pagamento di almeno sei mesi di retribuzione. “Per essere ammessi alla procedura di regolarizzazione non era dunque valutata la richiesta di regolarità del soggiorno – spiega Magdalena Jarczak -, presupposto imprescindibile era la sola regolarità del rapporto di lavoro”.
Situazione nella quale si trovava il lavoratore tutelato dalla Flai, “e pertanto la bocciatura della domanda di disoccupazione motivata dall´Inps di Foggia per la mancanza del presupposto della regolarità del soggiorno intervenuta successivamente previa sanatoria, è stata ritenuta errata dall´Inps nazionale”.
Dalla Flai Cgil arriva pertanto l´invito ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni “a recarsi presso gli uffici della nostra categoria se in presenza di una situazione simile, al fine da intervenire con gli opportuni ricorsi”.

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