20 Apr 2011
ESPOSTI DELL’ASGI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
PER DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI
NELL’ACCESSO AL WELFARE
L’ASGI ha inoltrato due esposti alle autorità europee per denunciare il diniego all’accesso dei cittadini UE, dei lungo soggiornanti e dei rifugiati alla “carta acquisti” e dei lungo soggiornanti all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.
Scrive l’Asgi” “Le due denunce… riguardano rispettivamente il beneficio sociale denominato ‘carta acquisti’ e l’assegno INPS riservato ai nuclei familiari numerosi”.
“L’art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficio sociale denominato ‘carta acquisti’, volto al sostegno del reddito delle persone in condizioni di disagio economico ultrasessantacinquenni ovvero genitori, affidatari o aventi in tutela minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico che consente al titolare di compiere presso negozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino ad un determinato tetto mensile, addebitandole direttamente allo Stato. L’ASGI ritiene che la previsione normativa di un requisito di cittadinanza italiana per l’accesso a tale beneficio sociale sia in contrasto con diverse disposizioni del diritto europeo attinenti al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità nei confronti dei cittadini dell’UE e loro familiari, dei lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003 e dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria”.
“L’art. 65 della legge della Repubblica Italiana 23.12.1998, n. 448 (‘Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo’) ha introdotto una prestazione sociale denominata ‘assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori’, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore, calcolato usando l’indicatore della situazione economica (ISE)”.
“Con l’art. 80 della legge n. 388/2000, l’accesso a tale beneficio è stato esteso anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Tale assegno viene concesso dai Comuni, ma viene erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni”.
“Con circolare n . 9 dd. 22/01/2010, l’INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l’art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Le autorità italiane del Ministero dell’Interno, del Lavoro e dell’ INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) non hanno finora consentito l’accesso a tale beneficio sociale agli stranieri di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. L’ASGI ritiene che tale prassi sia in palese violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva europea n. 2003/109/CE”.
LEGGI : http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1553&l=it