I REDDITI PATRIMONIALI DEI RESIDENTI IN FRANCIA CHE LAVORANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO NON POSSONO ESSERE SOGGETTI AI CONTRIBUTI SOCIALI FRANCESI

12 Mar 2015

 

In due sentenze del 2000, la Corte di giustizia ha esaminato se due contributi sociali francesi (il contributo sociale generalizzato – «CSG» – e il contributo per il rimborso del debito sociale – «CRDS») potessero essere prelevati sui redditi da lavoro e sostitutivi di lavoratori che, ancorché residenti in Francia, erano sottoposti alla legislazione di previdenza sociale di un altro Stato membro (generalmente perché essi esercitavano un’attività professionale in quest’ultimo Stato).

La Corte ha dichiarato che i due contributi presentavano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la previdenza sociale, per il fatto di avere per oggetto specifico e diretto il finanziamento della previdenza sociale francese o il ripianamento di perdite del regime previdenziale generale francese. Da ciò è giunta alla conclusione che, in relazione ai lavoratori interessati, il prelievo di tali contributi era incompatibile sia con il divieto del cumulo della legislazione in materia di previdenza sociale (regolamento n. 1408/71) sia con la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.

In risposta ad un quesito del Conseil d’État, la Corte ha ora stabilito che tale ragionamento si applica anche ai contributi percepiti non già sui redditi da lavoro e sostitutivi, ma sui redditi patrimoniali.

La controversia trae origine dal fatto che il sig. G. de R, cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi ma residente in Francia, si oppone a che il CSG, il CRDS e taluni altri contributi sociali siano prelevati sui suoi redditi patrimoniali (rendite vitalizie stipulate nei Paesi Bassi).

“Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il divieto di cumulo previsto dal regolamento non è subordinato all’esercizio di un’attività professionale e si applica quindi indipendentemente dall’origine dei redditi percepiti dalla persona interessata. Dato che il sig. de R. , in quanto lavoratore migrante, è sottoposto alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego (Paesi Bassi), i suoi redditi, sia che provengano da un rapporto di lavoro sia dal suo patrimonio, non possono essere assoggettati nello Stato membro di residenza (Francia) a prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con i settori della previdenza sociale. In caso contrario, il sig. de Ruyter sarebbe oggetto di una disparità di trattamento nei confronti delle altre persone residenti in Francia, dato che queste ultime sono tenute unicamente a contribuire al regime previdenziale francese”.

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