IL PERMESSO DI SOGGIORNO ALLE VITTIME STRANIERE DI VIOLENZA DOMESTICA RISCHIA DI RIMANERE “LETTERA MORTA"

12 Set 2013

 

di M. Elisabetta Vandelli

 

Con il Decreto Legge del 14 agosto 2013, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16.8.2013 n.191) contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” è stato introdotto, a tutela degli stranieri vittime di violenza domestica, l’art. 18- bis D.LVO n. 286/98, che riconosce a tali vittime un autonomo titolo di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, D. LVO 286/98), rilasciato dal Questore.

In buona sostanza, in casi di violenza famigliare, che il Decreto Legge definisce nel dettaglio come “tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”,affinchè l’interessato possa avere diritto a tale permesso deve sussistere un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità”.

Questo significa che la vittima, per essere tale ed avere diritto al soggiorno, deve la vita,  ma i criteri oggettivi per definire tale pericolo per l’incolumità (non episodico- concreto- attuale) non sono specificati dalla legge ed, anzi, sono lasciati alla discrezionalità della Questura.

E’ infatti il Questore che valuta se sussista il pericolo per la vita della persona e, nel caso non lo ritenesse sussistente, non è neppure tenuto a seguire un iter prestabilito nella sua motivazione di dinego.

In tal senso l’ASGI prospetta anche un profilo discriminatorio nei confronti donne straniere rispetto alla donne italiane le quali, per essere ritenute vittime di violenza di genere o famigliare, non devono dimostrare di rischiare la vita.

Non solo, ma per il rilascio di tale permesso di soggiorno occorre che si sia già instaurato un procedimento penale oche siano in corso operazioni di polizia o indagini per i delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori. Dunque non è azionabile attraverso la sola denuncia della vittima, e così, ancora finisce per essere esclusivamente legato e subordinato “non tanto alla violenza di per sé, ma alla valutazione di un organo di polizia”(Asgi).

Il medesimo articolo prevede, accanto al percorso giudiziale sopra descritto, la possibilità di richiedere il permesso ai sensi dell’ art. 18 bis anche su segnalazione dei soli servizi sociali “specializzati nell’assistenza alle vittime di violenza”. in questo caso la decisione, però, sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del titolo di soggiorno alla vittima, è lasciata alla discrezionalità del Questoreche si muove dietro la relazione dei servizi sociali specializzati.

L’Asgi sottolinea il fatto che da questa norma vengano tagliate fuori le situazioni di violenza segnalate, per esempio, dai Centri Antiviolenza (di solito i più vicini alle vittime!), si condivide l’assunto dell’ASGI per cui “l’affidamento, dunque, del percorso sociale ai soli servizi sociali specializzati- ad oggi peraltro inesistenti- rappresenta un ulteriore forte compressione dell’effettività della tutela che il decreto legge vorrebbe perseguire”.

Infine nulla si dice nel testo di legge in merito alla eventuale successiva conversione del titolo di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art 18-bis, mentre si contempla l’ipotesi della revoca in caso di “condotta incompatibile”della vittima. Ovviamente anche in questo caso la condotta incompatibile è valutata discrezionalmente dal Questore.

Appare, pertanto, evidente come il rilascio di questo tipo di permesso di soggiorno richieda un vaglio rigido e non ben definito.

Leggi: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2874&l=it

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_nz_bs_documento.pdf

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/d_l_14082013_93.pdf

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