IL PERMESSO DI SOGGIORNO DIVENTA ‘UNICO’

11 Apr 2014

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.

E’ quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.68 del 22 marzo 2014) ed entrato in vigore il 6 aprile 2014, introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del ‘permesso unico lavoro’. All’articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del Testo Unico delle norme sull’immigrazione, prevedendo l’allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno. La dizione ‘permesso unico lavoro” dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori ‘alla pari’, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l’abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). Nella Circolare n. 2460 del 4 marzo 2014 della direzione centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del ministero dell’Interno sono illustrati gli aspetti più significativi dell’innovazione normativa.

Per quanto riguarda i flussi, il Viminale chiarisce che “le domande che, al momento della presentazione, sono eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati con le quote, potranno eventualmente essere trattate nel caso in cui, esaminate le domande precedenti, risultino successivamente quote non utilizzate ovvero diversamente ripartite dal Ministero del lavoro, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro”. La trattazione di queste domande “sarà avviata nel momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente la disponibilità della quota. Il sistema informatico del ministero dell’interno sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l’interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

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