IMU SUGLI IMMOBILI NEL PAESE D'ORIGINE

16 Apr 2012

Gli stranieri dovranno pagare l’IMU sugli immobili di cui sono proprietari nel Paese d’origine, a qualsiasi uso destinati. Lo prevede il comma 13 dell’art. 19 del Decreto Salva Italia (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011). L’imposta è dello 0,76. Dal dovuto si sottrae l’imposta patrimoniale eventualmente versata nel Paese d’origine.

16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile. La UIL parla di una stangata che potrebbe riguardare 600mila lavoratri stranieri . ”Al di là degli aspetti ‘tecnici’ relativi all’applicazione della norma”,, dice in una nota il Segretario Confederale Guglielmo Loy, “crediamo che, nella ratio del Legislatore si volessero colpire i grandi patrimoni detenuti all’estero. Purtroppo, come al solito, non si è tenuto conto che questa norma colpisce migliaia di lavoratori stranieri che per necessità hanno abbandonato il loro Paese”.

Testo dell’art. 19, comma 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

13. A decorrere dal 2011 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.

15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile.

16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile.

17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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